Tu sei qui: CronacaAiuti integrati per industrie e servizi
Inserito da Legge488.it (admin), giovedì 13 dicembre 2001 00:00:00
Rese disponibili le circolari per le nuove agevolazioni, che integrano aiuti per ricerca, investimenti e formazione. Riprende, con l'approvazione dei Pia, l'opera d'integrazione degli strumenti di agevolazione per le imprese; le nuove circolari, PIA INNOVAZIONE e PIA FORMAZIONE, danno l'avvio al primo esperimento in tale direzione. Occorre subito specificare che i Pia non portano un'unificazione totale della normativa. Il Pia Innovazione è, infatti, dato dall'unione coordinata delle due leggi principali, Legge 46/82 e Legge 488/82, riferita solo alle attività di ricerca precompetitiva ed alla loro industrializzazione, mentre il Pia formazione finanzia i programmi realizzati dalle aziende che presentano domanda sulla Legge 488 Industria e che assumono più di 30 addetti. Per le aziende che necessitassero di finanziamenti a medio termine (mutui) sarà attivato il fondo di garanzia. Innanzitutto chiariamo subito il significato di "precompetitiva". Il Ministero a tale scopo la definisce: "programma diretto alla progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi, che comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti. Tali attività si concretizzeranno nella realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili...". In parole semplici, si tratta di quella fase dello sviluppo che sfocia nel medio termine nella "produzione". Il Pia agevola anche le spese di industrializzazione (un esempio: l'azienda x progetta un nuovo prodotto e realizza un prototipo, successivamente, e questa è la fase d'industrializzazione, realizza uno stabilimento dove sarà realizzata la produzione). Attenzione, però: il PIA non è la semplice somma delle due leggi. Saranno finanziate solo le spese dirette all'industrializzazione dei risultati della ricerca, e non tutte le spese ammissibili alla Legge 488/92 (tornando all'esempio precedente, se l'azienda x decide di realizzare la produzione in uno stabilimento esistente, potrà finanziare le linee per la produzione del nuovo articolo, ma non gli uffici o linee per la realizzazione di altri prodotti, che nulla hanno a che vedere con la ricerca). Il Pia innovazione è, insomma, una legge nata per assistere le aziende che sviluppano un progetto di ricerca sino al termine; a dimostrazione di ciò finanzia anche le spese di formazione collegate alla ricerca.
Chi può presentare domanda
I Beneficiari sono le imprese di produzione e servizi alla produzione del Meridione italiano; da questi sono, però, escluse tutte le attività del settore agroalimentare individuate dai seguenti codici di attività della "Classificazione ISTAT 91": 15.10 - 15.20 - 15.30 - 15.40 - 15.51 - 15.60 - 15.70 - 15.83 - 15.89.3 - 15.91 - 15.92 - 15.93 - 15.94 - 15.95 - 15.97 e 16.00.
Percentuali di contributo
Le agevolazioni sono ancorate alle leggi di riferimento, mentre raggiungono il 45% nella formazione delle PMI (35% per le grandi aziende). La legge 46 per la ricerca concede un mutuo a tasso estremamente agevolato (circa l'1%), ed ulteriori contributi a fondo perduto (spesso si raggiunge il 50% dell'agevolazione reale).
Parametri per la concessione e graduatorie
I parametri sono una trasposizione, in chiave d'innovazione, del sistema utilizzato per la legge 488: i punteggi saranno normalizzati (un calcolo statistico) e sommati. Tali parametri risultano, ad una prima analisi, eccessivamente restrittivi e vincolanti, ragion per cui molte piccole aziende non supereranno lo zero in molti casi. Ecco quindi i parametri:
1) grado di "innovatività" dell'iniziativa: è il rapporto tra i costi agevolabili, relativi al programma di sviluppo precompetitivo, e la somma di questi e delle spese agevolabili relative al programma di industrializzazione;
2) "qualità" dell'incremento occupazionale: rapporto tra il numero di nuovi occupati "qualificati" (dipendenti in possesso di idonea specializzazione nei campi oggetto del programma di sviluppo precompetitivo, specializzazione attestata da esperienze di ricerca effettuate presso Università o centri di ricerca pubblici o privati, di durata non inferiore ad un anno), assunti dall'impresa successivamente all'avvio a realizzazione dell'iniziativa agevolata, e l'investimento complessivo;
3) indicatore di attenzione alle "tematiche ambientali". Adesione ai sistemi EMAS (1836/93) e successive modificazioni ovvero al sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001.
I parametri saranno maggiorati nel seguente modo:
1) pari al 5% nel caso l'impresa beneficiaria si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:
a) preveda di realizzare il programma di sviluppo precompetitivo anche attraverso l'affidamento di commesse di ricerca a Enti pubblici di ricerca o Università, per un importo non inferiore al 30% dei costi ritenuti agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo;
b) si impegni a sottoscrivere accordi con Università per lo svolgimento di stage della durata minima di almeno 3 mesi, presso i propri stabilimenti ubicati nelle Regioni dell'obiettivo 1, finalizzati all'inserimento di laureati e diplomati universitari;
c) sia stata oggetto di valutazione positiva a seguito di intervento previsto della misura 1.2 Azione a) del PON Ricerca.
2) pari al 10% nel caso il programma di sviluppo precompetitivo sia finalizzato a realizzare una "innovazione di prodotto".
Le maggiorazioni sono cumulabili.
Fonte: Il Portico
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