Tu sei qui: CronacaCetara, donna morta sotto tir nel 2008: per autotrasportatore di Minori assenza di responsabilità
Inserito da (redazionelda), domenica 30 agosto 2015 10:38:08
«Assenza di responsabilità penalmente rilevante nel determinismo causale dell'evento». La quarta sezione della Corte di Cassazione ha annullato, il 6 maggio scorso, la sentenza della Corte d'Appello di Salerno in ordine al reato di omicidio colposo per Giuseppe Ruocco, l'autotrasportatore di Minori che, alla guida di un autocarro con rimorchio, il 31 agosto del 2008 venne convolto in un incidente stradale sulla Statale 163 Amalfitana, nel comune di Cetara, in cui perse la vita la signora Maria Barone (cavese di 57 anni) che viaggiava a bordo del motociclo condotto dal marito.
L'incidente avvenne alle 22 e 45 nei pressi della Casa Comunale, con l'autoarticolato di una cartiera della Costiera diretto verso Salerno mentre il motociclo, proveniva dal sottostante parcheggio comunale. A causa dell'urto la donna fu sbalzata dalla sella, finendo sotto le ruote del camion, che ha continuato la sua corsa ancora per qualche metro, travolgendola. Inutili si sono rivelati i soccorsi, perché Maria Barone morì sul colpo, sotto gli occhi del marito il quale, rimase illeso ma in stato di choc.
In sette anni si sono celebrati i tre procedimenti penali: in primo grado il Tribunale di Salerno, con sentenza del 31/05/2010, aveva previsto, per il Ruocco, sei mesi di reclusione per omicidio colposo (articolo 589 del Codice Penale), due mesi di arresto e 600 euro di ammenda pena sospesa e sanzione amministrativa della sospensione della patente per otto mesi. In secondo grado, con sentenza del 3/07/2014, la Corte di Appello di Salerno aveva confermato quella del Tribunale mentre, in terzo grado, la quarta sezione Penale della Corte di Cassazione, il 6/5/2015 ha annullato, senza rinvio, la sentenza della Corte di Appello di Salerno in ordine al reato di omicidio colposo «perché il fatto non costituisce reato» annullando la stessa sentenza in ordine al reato di cui all'articolo168, secondo comma lettera B del Codice della Strada per estinzione per prescrizione.
La definizione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha confermato la tesi dei difensori di fiducia del Ruocco, gli avvocati Mario Farace e Giuseppe Della Monica che sin dai primi atti di indagini, anche tramite gli strumenti di cronaca, avevano sostenuto l'assenza di responsabilità penalmente rilevante del loro cliente nel determinismo causale dell'evento.
Fonte: Il Vescovado
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