Ultimo aggiornamento 2 minuti fa S. Benedetta vergine

Notizie Costiera Amalfitana - Notizie Costiera Amalfitana

Notizie Costiera Amalfitana

Hotel Marina Riviera Amalfi - Luxury 4 Stars Holte in Amalfi - Swimming Pool - Bistrot - GourmetMaurizio Russo liquori e prodotti di eccellenza dal 1899 a Cava de' Tirreni. Elisir di Limone, il Limoncello di Maurizio Russo, è realizzato esclusivamente con limone IGP della Costa d'AmalfiIl San Pietro di Positano è uno degli alberghi più iconici della Costa d'Amalfi. Ospitalità di Lusso e Charme a PositanoGM Engineering srl, sicurezza, lavoro, ingegneriaSmall Boutique Hotel in Costiera Amalfitana, Villa Romana Hotel & SPAHotel Santa Caterina, Albergo 5 Stelle lusso ad Amalfi. Ristorante Il Glicine, stella Michelin ad Amalfi

Tu sei qui: CronacaNessun risarcimento al pedone che attraversa parlando al telefono

Cronaca

Nessun risarcimento al pedone che attraversa parlando al telefono

Inserito da (Redazione), martedì 3 settembre 2019 17:52:38

La Redazione Scientifica della rivista Web "Ridare" segnala un'interessante sentenza del Tribunale di Trieste, che si pronuncia in qualità di giudice di appello nei confronti di una sentenza del Giudice di Pace.

I fatti originano dall'investimento di una signora, che veniva attinta da una vettura mentre tentava di salire sull'autobus desiderato. I convenuti citati in giudizio resistono, contestando le richieste della malcapitata, che asseriva aver subito danni per 5.020 euro.

Il Giudice di Pace invocato rigetta le aspirazioni della signora, dando ragione al conducente, al proprietario e all'assicurazione. La danneggiata propone appello e, in parziale riforma della precedente decisione, il Tribunale di Trieste le assegna l'80% di responsabilità e provvede a riconoscerle un misero 20% di ragione.

Ma veniamo alle considerazioni svolte e poste a base delle decisioni delle due Curie. La norma di riferimento viene indicata dai giudicanti come l'articolo 2054 del Codice civile, il quale detta le indicazioni per assegnare le responsabilità agli attori del sinistro. Il suddetto precetto recita testualmente: "Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno".

Orbene, per consolidata giurisprudenza di merito e legittimità, sfociata nelle famose sentenze della Cassazione, la numero 12751 del 2001 e la 14064 del 2010, il conducente, per liberarsi dai suoi obblighi, deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno anche in modo non diretto, ma servendosi di ogni elemento idoneo a dimostrare che, nel caso concreto, non avrebbe potuto mettere in atto alcun comportamento, a causa di eventi esterni alla sua volontà ed alla sua condotta, tra cui, vanno ricompresi, anche i comportamenti repentini, improvvisi, contra legem dello stesso pedone.

Quest'ultimo, infatti, dopo l'entrata in vigore del "Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 e successive modificazioni, ha perso quella precedenza assoluta che aveva nel passato, per vedersi regolamentato il suo diritto, all'interno di un preciso àmbito normativo.

L'articolo 190 del Codice della Strada precisa che i pedoni debbano servirsi degli appositi passaggi pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Al di fuori di queste strutture dedicate sono obbligati a concedere la dovuta precedenza ai veicoli circolanti.

Questa norma va coordinata con la successiva, l'articolo 191 del Codice della Strada, questa volta rivolta ai conducenti, che devono dare la precedenza ai pedoni sulle strisce e prestare la massima cautela nei confronti delle persone che camminino in prossimità delle zebre, in quanto potrebbero attraversare.

Il Tribunale di Trieste, contemperando le due diverse impostazioni e i due diversi punti di vista, sottolinea tutti i casi in cui il conducente si libera della responsabilità per il danno.

In particolare quando il conducente per cause che esulino dall'osservanza della diligenza si sia venuto a trovare nell'impossibilità di poter vedere il pedone, per i motivi più diversi, come ostacoli sulla carreggiata o come la posizione colposa del pedone nascosto dietro alberi o caseggiati o quando il pedone si sia mosso in modo talmente rapido ed abbia intrapreso l'attraversamento in modo così repentino, da non consentire manovre evasive alla vettura.

Il Giudicante prende anche in considerazione il caso in cui nessuna infrazione possa essere addebitata al conducente mentre non si possa dire la stessa cosa del pedone, che avrebbe violato norme del codice della strada (come nel caso in cui marciasse lungo la carreggiata nel senso di marcia dei veicoli).

Nel processo in oggetto la Curia svolge proprio questo tipo di ragionamento e dopo un'analisi del comportamento della persona a piedi, giunge ad attribuirle l'80% della colpa, in quanto, distratta dall'uso del telefono, correndo, metteva in atto un attraversamento senza controllare l'eventuale sopraggiungere di veicoli.

Da non sottacere l'attribuzione della responsabilità parziale al conducente del veicolo, per una quota corrispondente al 20%, in quanto, dall'istruttoria, era emerso chiaramente che il pilota del veicolo aveva visto la signora correre lungo il marciapiede inseguendo il pulman in sua attesa e che, per le caratteristiche della strada e per la presenza della fermata dell'autobus, avrebbe potuto aspettarsi uno scomposto e repentino attraversamento, non classificabile, proprio per le caratteristiche di luogo e di tempo, come "imprevedibile".

In conclusione, oltre a segnalare con il cellulare abbia mietuto un'altra vittima, la sentenza in oggetto può costituire un monito importante per le categorie dei conducenti e dei pedoni.

Ai primi segnala che il Codice della Strada li richiama ad un'attenta previsione dei comportamenti prevedibili di chi transita a piedi nei pressi della carreggiata, mentre ai pedoni richiama la riforma del 1992, ricordando che, nell'attraversare fuori dalle strisce, hanno perso il diritto di precedenza.

Fonte: agenziastampaitalia.it

Fonte: Il Portico

Galleria Fotografica

rank: 104554104

Cronaca

Cronaca

Maxi sequestro della Guardia di Finanza a Benevento: oltre 160mila articoli non sicuri ritirati dal commercio

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento ha intensificato nei giorni scorsi i controlli su tutto il territorio sannita, nell'ambito di un'operazione mirata al contrasto della commercializzazione di prodotti contraffatti e non conformi agli standard di sicurezza. L'attività, volta a...

Cronaca

Alcol etilico spacciato per disinfettante: scoperto traffico internazionale verso il Sud Italia

Una sofisticata operazione di contrabbando internazionale è stata smascherata dalla Guardia di Finanza di Treviso, che ha intercettato un traffico illecito di 120 mila litri di alcol etilico proveniente dalla Polonia e introdotto in Italia come finto disinfettante. L'attività investigativa, svolta sotto...

Cronaca

Bimbo di 4 anni cade dalla bici e perde la vita, dramma a Barletta

Dolore a Barletta, dove un bambino di quattro anni è morto ieri pomeriggio dopo essere caduto dalla bicicletta mentre scendeva una ripida rampa di accesso a un garage nella zona 167 della città. A riportare la notizia è ANSA. Non è ancora chiaro se il bimbo fosse in sella alla bici o sul seggiolino di...

Cronaca

Precipitano durante escursione nella Valle delle Ferriere: soccorsi nella notte due turisti tedeschi

Due turisti tedeschi sono stati soccorsi nella notte dopo essersi persi nella Valle delle Ferriere, tra Amalfi e Scala. Durante l'escursione, come scrive Il Vescovado, la coppia è precipitata da un'altezza significativa: la donna ha riportato gravi ferite, mentre l'uomo è rimasto ferito agli arti inferiori....

La tua pubblicità sui portali più letti della Costiera Amalfitana, scegli l'originale NCANews, il Vescovado, Positano Notizie, Maiori News, Amalfi News, Il Portico, Occhi Su Salerno