Tu sei qui: CronacaNiente sgravi per le imprese meridionali
Inserito da Il Denaro (admin), martedì 20 novembre 2001 00:00:00
Continuano a far discutere le molteplici e disparate interpretazioni degli organi della giustizia tributaria in tema di agevolazioni fiscali sui redditi prodotti dalle imprese operanti nei territori dell'Italia Meridionale.
La sentenza della Cassazione
La sezione tributaria della Corte di Cassazione, chiamata a pronunziarsi sulla legittima spettanza dell'agevolazione Irpeg sui redditi derivanti dall'ampliamento dell'attività produttiva realizzato da una azienda, ha previsto che tale beneficio possa essere concesso solo alle società di nuova costituzione.
Interpretazione letterale
I Giudici, con la sentenza n. 7514 del 5 giugno 2000, hanno inteso applicare la norma secondo il suo preciso dato letterale, contrariamente a quanto ha inteso stabilire la stessa sezione tributaria della Corte chiamata a pronunziarsi sulle medesime agevolazioni territoriali a favore di iniziative originariamente non ritenute ammissibili.
La sezione tributaria
Dalla costituzione della speciale sezione tributaria, avvenuta da circa due anni, abbiamo spesso assistito ad un'interpretazione logico-sistematica della legislazione sull'argomento, tendente al riconoscimento delle agevolazioni a favore di tutte quelle iniziative che in ogni caso contribuiscono al miglioramento delle capacità produttive e dei livelli occupazionali dei territori.
I beneficiari
In tal senso la Suprema Corte ha riconosciuto la legittima applicabilità delle agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno a favore delle imprese edili, delle società di progettazione, dei laboratori di analisi e perfino delle società di factoring, ritenendo che in ogni caso queste iniziative, benché di natura non strettamente «industriale», abbiano in ogni caso contribuito all'intento di sviluppo dei territori agevolati.
Le iniziative produttive
Nei casi innanzi citati, la Corte ha palesemente inteso ampliare il semplice dato letterale della norma, che riteneva agevolabili esclusivamente le «iniziative produttive» facilmente riscontrabili solo negli «opifici industriali».
Società di nuova costituzione
Nel caso in esame, invece, che non appare isolato, ma riconducibile a tutte le recenti pronunzie della Corte in materia di controversie inerenti richieste di agevolazioni a seguito di riattivazione ed ampliamenti, i Giudici hanno inteso attenersi al dato letterale della norma, che ammette ai benefici ai fini Irpeg esclusivamente le società di nuova costituzione ed i relativi redditi prodotti.
L'escamotage
Peraltro, è appena il caso di evidenziare che gli imprenditori più scaltri potevano agevolmente eludere il vincolo imposto dalla norma semplicemente costituendo una nuova società; a quest'ultima avrebbero fatto realizzare gli investimenti programmati, fruendo delle agevolazioni fiscali previste.
Effetto controproducente
In questo caso gli imprenditori non avrebbero, però, rafforzato l'azienda originaria, che, al contrario, avrebbe potuto generare più significativi risultati con indubbi riflessi sui livelli occupazionali e sul concreto sviluppo dei territori agevolati, obiettivi, questi, ricercati dal legislatore.
Antinomie
Le pronunzie della Corte sull'argomento si pongono, inoltre, in netto contrasto con molte sentenze delle Commissioni Tributarie, che hanno ripetutamente riconosciuto le agevolazioni in questione.
Sentenza pro contribuenti
Fra le varie si evidenziano alcune sentenze importanti per la loro notevole puntualità.La Commissione Tributaria di II Grado di Salerno, nel gennaio 1992 si è pronunziata, con la decisione n. 38, a favore dei contribuenti, ritenendo che «la restrittiva interpretazione della norma, sostenendo che la riduzione dell'Irpeg può essere accordata soltanto alle imprese che si costituiscono ex novo, contrasta fortemente con lo spirito della legge, la cui conclamata valenza economico-sociale mal si concilia con i limiti applicativi prospettati dall'Ufficio».
La nuova iniziativa
La Commissione Tributaria Centrale, con decisione n. 490 del 9 dicembre 1983, ha ritenuto che il requisito di «nuova iniziativa» non debba essere ricondotto necessariamente ad una nuova società, intendendosi che il carattere della novità «sussiste non solo quando si abbia un incremento dell'economia locale - il che si verifica nella ipotesi di potenziamento strutturale e di innovazioni realizzate pur se relative ad imprese già esistenti - ma anche quando la nuova iniziativa imprenditoriale consente il mantenimento del tessuto occupazionale».
La commissione tributaria
Anche la Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con sentenza n. 230 del 7 dicembre 1999, si è pronunziata conformemente, prevedendo che i benefici Irpeg spettino ad ogni ipotesi di nuova iniziativa produttiva posta in essere, anche se da soggetti societari già esistenti.
Nuovi posti di lavoro
Tali nuove iniziative possono realizzarsi sia estendendo gli impianti, sia attraverso l'insediamento di nuovi opifici, rispondendo in ogni caso alla finalità del legislatore, che mira innanzi tutto alla creazione di nuove opportunità di lavoro.
La Corte torni sui propri passi
E' pertanto auspicabile che la Corte di Cassazione, chiamata a pronunziarsi sui numerosi procedimenti tuttora pendenti sull'argomento, riveda il suo autorevole orientamento.
Fonte: Il Portico
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