Tu sei qui: AttualitàDal 1° febbraio scatta la multa per i 50enni no vax, ma il decreto legge prevede il contraddittorio
Inserito da (Redazione LdA), lunedì 17 gennaio 2022 17:14:21
Com'è ormai noto, il Governo ha deciso l'obbligo vaccinale per gli over 50. Ma nonostante ciò, ci sono ancora due milioni di persone, in questa fascia d'età, senza dosi di vaccino anti-Covid.
Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 1° febbraio 2022.
Per chi, entro quella data, non sarà completamente vaccinato (non bastano la prima o la seconda dose), entrerà in vigore la sanzione di 100 euro.
Ma, per i no vax, c'è una scappatoia per prendere tempo. Fino a 260 giorni...
Il ministro Speranza, durante un Question Time, ha spiegato che «il decreto legge prevede una fase di contraddittorio: il ministero della Salute invierà una comunicazione agli inadempienti che potranno trasmettere alla Asl competente l'esenzione o il differimento dell'obbligo vaccinale».
La vaccinazione, infatti, può essere omessa o differita «in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore».
La persona interessata avrà dieci giorni di tempo per inviare all'autorità competente (Agenzia delle Entrate e Asl) le ragioni che lo hanno fatto soprassedere dalla scelta di immunizzarsi. L'Azienda sanitaria locale, allora, comunicherà all'Agenzia se le ragioni del non vaccinato sono state accettate o meno.
Entro i successivi 180 giorni l'Ente preposto alla Riscossione notificherà all'interessato un avviso di addebito che avrà valore di titolo esecutivo.
Quindi, il destinatario dell'atto avrà ulteriori 60 per decidere se pagare o meno, oppure entro i successivi 30 giorni dalla notifica potrà impugnare anche personalmente la multa presso il Giudice di Pace territorialmente competente, pagando un contributo unificato di 43 euro per il ricorso.
Se il GIP non accetta le motivazioni addotte e non accoglie l'istanza, le Entrate potranno avviare l'iter per il recupero coattivo della somma, maggiorata delle spese successive.
Fonte: Il Vescovado
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