Tu sei qui: AttualitàPergotende: non sempre è richiesto permesso di costruire
Inserito da (redazionelda), mercoledì 4 maggio 2016 10:20:15
Non è sempre facile individuare il confine tra le opere che possono definirsi "nuove costruzioni" (che, richiedono l'autorizzazione comunale) e quelle sottoposte al regime della cosiddetta "edilizia libera", che non necessitano cioè di alcun titolo.
Tettoie, pergolati e pergotende sono le strutture che più di tutte, specie in Costiera Amalfitana, creano maggiori problemi con la pubblica amministrazione per l'ottenimento dei permessi di costruire.
Ma di recente, come riportato dal sito www.giustiziapertutti.it, è intervenuto il Consiglio di Stato a fornire i chiarimenti necessari proprio con riferimento alle pergotende. I giudici amministrativi hanno preso a riferimento due diversi tipi di opere:
Giustizia per tutti analizza le due ipotesi distintamente.
Pergotenda con la presenza di lastre di vetro laterali di chiusura
In tal caso, si è in presenza di un manufatto rientrante tra le "nuove costruzioni" e per il quale, pertanto, è necessario chiedere il permesso di costruire. In tale ipotesi, infatti, la struttura in alluminio non ha la funzione di semplice sostegno delle tende, ma crea una vera e propria opera edilizia per via della presenza delle lastre di vetro laterali, quali elementi di chiusura.
Ciò vale anche se le lastre di vetro sono installate "a soffietto" o "a pacchetto" e quindi possono essere aperte. Tale circostanza, infatti, non modifica la natura del manufatto che, una volta chiuso, è vera e propria opera edilizia, come tale soggetta al rilascio del previo titolo abilitativo.
Ricordiamo che si deve classificare come "interventi di nuova costruzione" (come tali assoggettati al previo rilascio del titolo abilitativo), "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes , campers, case mobili, imbarcazioni che siano utilizzati come abitazioni , ambienti di lavoro oppure depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee...".
Pergotenda con semplice supporto in alluminio non chiuso
Diversa è l'ipotesi in cui la struttura in alluminio non sia chiusa dalle lastre di vetro e serva unicamente come appoggio per la tenda retrattile in plastica. In tal caso si parla di "opera precaria" per la quale non c'è necessità del permesso di costruire (cosiddetta "edilizia libera").
Il concetto di "opera precaria" si basa non sulle caratteristiche dei materiali utilizzati né sulle modalità di ancoraggio delle stesse al suolo, ma sulle esigenze (di natura stabile o temporanea) che si intende soddisfare. Ebbene, nel caso di una struttura in alluminio anodizzato destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico, l'opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa. Pertanto, la struttura in alluminio è un semplice elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda. Quest'ultima, a sua volta, non costituisce una "nuova costruzione", poiché è in materiale plastico e, soprattutto, retrattile. Proprio il fatto che la copertura e la chiusura che essa realizza non è né fissa, né stabile, né permanente, essa non crea "superficie", ossia uno spazio chiuso. Dunque, non è necessario alcun permesso di costruire.
In pratica non è necessario il permesso a costruire per le strutture che non generano veri e propri volumi, comprese le tende rigide "a casetta".
Infatti le opere precarie non hanno necessità di alcun titolo edilizio e ad esse sono assimilati gli interventi di arredo. Per qualificare un'opera come precaria non basta verificare le caratteristiche dei materiali (spessore, resistenza) né le modalità di collegamento al suolo (perni, viti e bulloni, sistemi di ancoraggio). Occorre invece far riferimento alle esigenze (di natura stabile o temporanea) che l'opera sia diretta a soddisfare; in altri termini, occorre tener presente il carattere dell'utilizzo dell'opera, nel senso che se esso non è continuativo si può dedurre una precarietà e quindi la collocabilità senza titolo abilitativo.
Scarica la sentenza cliccando qui
Fonte: Il Vescovado
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