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Riconoscimento dei figli nati da PMA tra coppie omogenitoriali

Sentenza storica della Consulta: “Entrambe le madri possono riconoscere il figlio alla nascita”

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di riconoscimento per la madre intenzionale nei casi di procreazione medicalmente assistita praticata all’estero. Una svolta epocale per i diritti delle famiglie omogenitoriali e, soprattutto, per quelli dei minori.

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), giovedì 22 maggio 2025 16:19:41

Con la sentenza n. 68 del 2025, la Corte Costituzionale ha scritto una pagina storica in materia di diritti civili e tutela dei minori: è incostituzionale il divieto di riconoscimento del figlio, nato in Italia da procreazione medicalmente assistita (PMA) praticata all'estero, da parte della madre intenzionale in una coppia omosessuale.

La decisione, accogliendo le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Lucca, stabilisce che anche la donna che ha prestato il proprio consenso alla PMA - pur non essendo la partoriente - debba essere riconosciuta legalmente come madre fin dalla nascita del bambino.

Secondo la Consulta, escludere il riconoscimento della madre intenzionale viola tre principi fondamentali della Costituzione:

  • l'articolo 2, che tutela l'identità personale del minore e il suo diritto ad avere fin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile;
  • l'articolo 3, per la irragionevolezza della normativa vigente e l'assenza di un interesse costituzionalmente rilevante a giustificazione del divieto;
  • l'articolo 30, in quanto pregiudica il diritto del minore ad avere una piena responsabilità genitoriale da parte di entrambe le madri.

La Corte "ha fondato la propria decisione su due pilastri: il principio di responsabilità condivisa tra chi sceglie insieme di intraprendere un percorso genitoriale attraverso la PMA, e la centralità dell'interesse del minore, che deve poter contare su due figure genitoriali stabili e riconosciute fin dalla nascita".

Tutto parte da un caso sollevato nel 2023 a Lucca, dove la Procura aveva chiesto la rettifica dell'atto di nascita di un minore, al fine di cancellare la madre intenzionale, ovvero colei che - pur non partorendo - aveva dato pieno consenso alla PMA all'estero. Il Tribunale, ritenendo la normativa vigente lesiva di diritti costituzionalmente garantiti, ha investito la Consulta della questione.

Sempre nella giornata odierna, la Consulta ha depositato un'altra sentenza relativa all'accesso alla PMA da parte di donne single, ritenendo non fondate le questioni di legittimità sull'articolo 5 della legge 40 del 2004. La Corte ha spiegato che "la scelta legislativa di non consentire alla donna singola l'accesso alla PMA non è manifestamente irragionevole", ricordando che una simile decisione rientra nella discrezionalità del legislatore e si fonda sul principio di precauzione in tutela del futuro nato.

Sulla storica pronuncia si è espresso anche il sottosegretario Tullio Ferrante, che ha sottolineato: "Questa sentenza rappresenta un passo in avanti per la tutela dei diritti dei minori. È fondamentale non strumentalizzarla politicamente: il centro del discorso deve restare l'interesse del bambino".

Anche il Tribunale per i minorenni di Pesaro si è recentemente espresso in linea con tale principio, riconoscendo l'adozione del secondo figlio nato tramite gestazione per altri da parte di una coppia omogenitoriale, confermando la centralità del diritto del minore alla bigenitorialità.

Il riconoscimento legale di entrambe le madri non è solo una questione di uguaglianza, ma una necessità giuridica e umana per garantire stabilità, amore e tutela a ogni bambino.

Fonte: Il Vescovado

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