Tu sei qui: CronacaContributi a enti ed imprese per joint-venture all'estero
Inserito da Il Denaro (admin), giovedì 18 aprile 2002 00:00:00
Finanziate le joint-venture con Paesi extra-Ue. Il Ministero delle Attività produttive ha emanato il nuovo regolamento attuativo della legge 212 del 26 febbraio 1992. L'obiettivo di questa normativa è il sostegno di programmi bilaterali o plurinazionali per la promozione della collaborazione dell'Italia con i Paesi individuati, ogni anno, dal Cipe per favorire il passaggio verso forme di economia di mercato e l'integrazione con l'Europa. Attraverso la circolare ministeriale del 28 marzo 2002 n. 603072, sono state rese note le modalità di applicazione della legge. Sono concessi contributi a fondo perduto ad imprese, enti ed associazioni di categoria per gli studi di fattibilità, quali piani finanziari e preparazione di documenti societari, per la costituzione di joint-venture o per la ristrutturazione di imprese miste, partecipate da soggetti italiani per la formazione professionale, per l'assistenza tecnica, per i progetti pilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia. I Paesi individuati per il 2002 sono: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Egitto, Estonia, Federazione Russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Libia, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldova, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Tajikistan, Tunisia, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan.
Le iniziative finanziabili
La circolare 603072 stabilisce che le iniziative presentate ai sensi della legge 212, non finanziabili per carenza di fondi, potranno essere finanziate anche a valere sui fondi della legge 84/2001, che regola le disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione ed allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica. Inoltre, in applicazione dell'art. 12 dm del 19 aprile 2001, sono stati approvati:
- il modello di domanda;
- la scheda tecnica da allegare alla domanda;
- le schede di partecipazione all'iniziativa di promotori, partner e sponsor;
- il modello della garanzia da prestare;
- il modello del rendiconto di cui all'articolo 9 del regolamento.
In applicazione all'art. 8 del regolamento sopra citato, le spese ammissibili sono solo quelle effettuate e fatturate in data successiva alla presentazione della domanda di contributo e riguardano: personale, consulenze, docenze, viaggi e diarie, materiale ed attrezzature, pubblicazioni, traduzioni ed interpretariato, affitto locali, amministrazione ed organizzazione. Nel costo del personale dipendente rientrano anche i relativi contributi sociali ed altri oneri previsti dai contratti collettivi di categoria. Non sono ammesse le spese per ammortamento, interessi passivi e fidejussioni, i fondi destinati ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione se aggiuntivi al rimborso spese per soggiorno, borse di studio, spese preparatorie del progetto, Iva o altra tassa equivalente. Il progetto deve essere realizzato con personale e strutture degli organismi promotori, italiani e locali, e di eventuali partner. Nel caso in cui essi non abbiano sufficienti risorse umane e materiali, è possibile far ricorso a consulenti esterni, giustificandone i motivi e dando le informazioni necessarie per una valutazione delle professionalità coinvolte. In ogni caso, le spese per consulenze esterne non devono superare il 30 per cento dell'importo complessivo delle retribuzioni. Tutte le spese relative al progetto devono essere oggetto di contabilità separata. I relativi regolamenti devono avvenire attraverso un unico conto corrente bancario appositamente aperto per il progetto ed intestato al soggetto che ha la responsabilità del progetto stesso.
I progetti validi
I progetti ritenuti validi sono inseriti in graduatoria sulla base dei punteggi riportati ai sensi dell'art. 7 del regolamento. Il contributo previsto, pari al 50 per cento delle spese ammesse, non può eccedere l'importo di 413.165,52 euro e viene assegnato secondo l'ordine di graduatoria, fino all'esaurimento dei fondi. Nel caso in cui un progetto sia finanziabile solo parzialmente, il contributo è limitato all'ammontare disponibile. Nell'ipotesi di ex aequo, l'importo disponibile è suddiviso in misura proporzionale al contributo ottenibile tra i progetti parimenti classificati.
Fonte: Il Portico
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