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Cronaca

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L’ordinanza su targhe alterne e limiti ai bus in Costa d'Amalfi resta in vigore, la sentenza del TAR

Il TAR ha deciso sulla viabilità in Costiera Amalfitana: con la sentenza emessa ieri, 22 aprile, sono stati respinti i ricorsi di alcune compagnie di autotrasportatori e strutture alberghiere di Maiori e Minori contro l'ordinanza 337/2019 dell'Anas

Inserito da (Redazione LdA), sabato 23 aprile 2022 13:35:35

Il TAR ha deciso sulla viabilità in Costiera Amalfitana: con la sentenza emessa ieri, 22 aprile, sono stati respinti i ricorsi di alcune compagnie di autotrasportatori e strutture alberghiere di Maiori e Minori contro l'ordinanza 337/2019 dell'Anas.

Si tratta del provvedimento che regola il traffico sulla SS 163, prevedendo - per i periodi festivi (come la Pasqua) e durante l'estate - il transito a targhe alterne di tutti gli autoveicoli, dalle 10 alle 18, il divieto assoluto di transito di bus o mezzi d'ingombro della lunghezza superiore a 10,36 in entrambi i sensi di marcia, il senso di marcia obbligatorio in direzione Positano/Vietri sul Mare per i mezzi di dimensioni inferiori, esclusi i bus adibiti a servizio di trasporto pubblico di linea.

In particolare, i giudici amministrativi hanno ritenuto legittime le limitazioni basate sul dimensionamento dei pullman e il divieto ai bus superiori ai 6 metri di percorrere dalle 11 alle 16 la statale amalfitana nel senso Salerno-Positano così come stabilito dall'ordinanza, frutto di un accordo sottoscritto tra tutti i comuni della Costiera, eccetto Maiori e Minori.

Principale fautore dell'iniziativa di contingentamento il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, che ritiene l'ordinanza propedeutica all'istituzione della zona a traffico territoriale comunale, con il contingentamento degli ingressi dei mezzi dai quattro varchi della costiera: Positano, Vietri sul Mare, Tramonti (Valico di Chiunzi) e Agerola.

I ricorrenti lamentavano invece «la mancata partecipazione al procedimento delle categorie destinatarie dei divieti e l'illogicità manifesta e l'irragionevolezza per mancato contemperamento degli interessi delle ditte residenti e titolari di licenze di trasporto turistico con sedi e autorimesse nei territori costieri in quanto nell'ordinanza A.N.A.S. n. 340/19 si precisa alla lett. a) l'esclusione dei "residenti" dall'obbligo delle targhe alterne in alcuni giorni specifici e in alcuni giorni di agosto, ma non si garantisce uguale tutela alle "ditte residenti" per i divieti imposti nelle lettere successive della medesima ordinanza».

Il TAR, rispondendo a chi obiettava che «le ordinanze in questione rientrassero nelle competenze prefettizie», specifica che l'ANAS, in qualità di Ente proprietario della strada, «nel disciplinare la circolazione fuori dei centri abitati ben può stabilire obblighi, divieti, limitazioni non solo di carattere temporaneo ma anche di carattere permanente (con la conseguenza che le ordinanze impugnate non necessitano di alcun termine finale, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti), per tratti di strada o categorie di utenti "in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade».

E non solo: i ricorrenti lamentavano la violazione degli artt. 3, 16 e 41 della Costituzione nonché degli artt. 51 e 52 del TFUE in relazione alle limitazioni della libertà di circolazione, della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione di servizi imposte dai provvedimenti adottati.

A questo il TAR risponde: «L'art. 16 della Costituzione prevede che "ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza". La disposizione prevede pertanto la libertà del singolo cittadino di circolare nel territorio nazionale, libertà che non è preclusa dall'introduzione di specifici limiti alla circolazione dei veicoli che, in quanto tali, modulano l'esercizio di tale libertà senza tuttavia negarla».

Allo stesso modo, il TAR ha smontato anche la violazione, riscontrata dai ricorrenti, «del principio di proporzionalità per il mancato bilanciamento con altri interessi in gioco e per i maggiori oneri derivanti dalla necessità di dotarsi di un maggior numero di veicoli, per il transito nelle aree ZTL, per la sosta».

«I provvedimenti impugnati hanno recepito i risultati di uno studio di mobilità condotto sulla conformazione geometrica della S.S. 163, che ha evidenziato, a seguito di verifica di ingombro dinamico, l'incompatibilità della contemporanea circolazione su entrambi i sensi di marcia di veicoli di determinate lunghezze», chiosa il TAR.

Fonte: Il Vescovado

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