Tu sei qui: CronacaTremonti-bis: le possibilità di cumulo
Inserito da Il Denaro (admin), martedì 6 novembre 2001 00:00:00
L'Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n.90E/2001, ha fornito alcuni chiarimenti sulla legge Tremonti-bis, messa a punto dal ministro dell'Economia e delle Finanze Giulio Tremonti e contenuta nel Ddl governativo relativo ai «Primi interventi per il rilancio dell'economia», definitivamente approvato dal Parlamento il 10 ottobre scorso. Il provvedimento prevede la detassazione del reddito reinvestito in beni strumentali, ai fini dell'esercizio dell'attività riconosciuta a tutti i soggetti titolari di redditi d'impresa, indipendentemente dalla loro natura giuridica, nonché ai liberi professionisti. Posto che due agevolazioni possono considerarsi cumulabili se all'interno delle stesse leggi non è espressamente previsto un divieto, e che dunque, salvo i divieti espressamente previsti, la Tremonti risulta a tutti gli effetti compatibile con gli altri tipi d'aiuto, vediamo le ipotesi di cumulabilità con gli altri singoli strumenti di agevolazione.
La proroga dell'agevolazione Visco (varata dall'ex ministro delle Finanze Vincenzo Visco), prevista dalla Finanziaria 2000 al 31 dicembre prossimo, comporta un coordinamento con la Tremonti-bis. La possibilità di continuare a godere del beneficio della Visco, limitatamente alle operazioni (investimenti, conferimenti ed accantonamenti) effettuate fino al 30 giugno 2001, è subordinata alla condizione che il contribuente non opti per l'applicazione dell'agevolazione prevista dalla Tremonti, ovviamente con riferimento agli investimenti realizzati successivamente alla predetta data. Pertanto, per gli investimenti effettuati al 30 giugno 2001 rilevanti ai fini dell'agevolazione Visco, il soggetto Irpeg può decidere di continuare a fruire di tale agevolazione o di scegliere di applicare, successivamente al 30 giugno, ma entro il 31 dicembre 2001, l'agevolazione Tremonti. In queste condizioni il problema del cumulo non esiste, in quanto gli investimenti in questione fanno riferimento a periodi temporali diversi.
Dual Income Tax
Per espressa previsione normativa, chi vuole optare per la Tremonti deve rinunciare alla Dit (Dual Income Tax), anche se tale scelta può essere effettuata separatamente per ciascun periodo d'imposta. Resta, invece, sempre compatibile il cumulo della Dit con la Tremonti-Formazione. E' consentito il cumulo delle due agevolazioni solo in presenza di un imponibile potenzialmente assoggettabile ad aliquota agevolata Dual Income Tax (Dit) inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale.
Legge 488/92
La possibilità di cumulo per i benefici previsti dalla Legge 488/92 (contributi in conto impianti) e dalla Tremonti, che costituisce una norma di fiscalità generale interna e non un «aiuto di stato», rende tali strumenti complementari fra loro. La circolare del ministero delle Attività Produttive del 14 luglio 2000, n. 900315, ha infatti chiarito che: «... il divieto di cumulare le agevolazioni di cui alla legge n. 488 con altre, disposte da leggi nazionali, regionali o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche, riguarda quelle normative che, non avendo carattere di uniforme generalità per tutte le imprese e su tutto il territorio nazionale, siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi degli articoli 87e 88 del Trattato di Roma». In virtù del dettato legislativo non si ravvisano, così, ostacoli al cumulo delle due forme di benefici. Tanto è vero che nello stesso art.5 della legge Tremonti non si fa cenno ad alcun divieto.
Legge Sabatini
Relativamente all'eventualità di cumulo con la Sabatini è possibile, alla luce dei chiarimenti ministeriali, beneficiare sia della detassazione Tremonti che degli aiuti previsti dalla legge n. 1329/65. Infatti, lo stesso ministero delle Finanze, con propria circolare, aveva espressamente chiarito che la Tremonti è cumulabile con qualsiasi altra agevolazione, con l'unica limitazione che in caso di cumulo «l'ammontare del reddito complessivo agevolato non può, comunque, essere superiore al costo dell'investimento».
Credito d'imposta
L'agevolazione in esame non è, invece, cumulabile con quella per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8, cioè il credito di imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nelle zone depresse, fatta eccezione, come per le altre agevolazioni, per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. Pertanto, in questo caso, il contribuente dovrà scegliere se usufruire del credito d'imposta oppure optare per i benefici connessi all'applicazione della Tremonti-bis così come ridisegnata dal disegno di legge.
Fonte: Il Portico
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