Tu sei qui: CronacaVademecum base sulla manutenzione degli impianti termici a uso domestico
Inserito da (Admin), mercoledì 30 giugno 2021 15:19:06
La normativa vigente, il DPR 74/2013, stabilisce che tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a revisioni e manutenzioni periodiche.
Definiamo impianto termico: "impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato (legno, metano, ecc.)..". Quindi sono esclusi dalla lista boiler, scaldabagni e stufette mobili di vario genere.
Di questi processi di controllo se ne occupa il responsabile dell'impianto termico che, in altre parole, è colui che abita l'immobile. Pertanto, a meno che non vi siano diversi accordi tra le parti, è il locatario (inquilino) a farsi carico di questa spesa fissa e non il locatore.
Esiste però anche il caso degli impianti termici condominiali la cui manutenzione fa capo all'amministratore di condominio. Il costo dei controlli e dei lavori eventuali cade su tutti i condomini e viene distribuito secondo millesimi. I condomini che godono di un riscaldamento autonomo partecipano comunque alle spese straordinarie, dovute cioè a cambi di impianto e altre riparazioni importanti.
Chiaramente il responsabile dell'impianto, ovvero la persona che lo utilizza, scarica l'impegno su un "terzo responsabile", che è semplicemente la ditta e il tecnico che si occuperà di manutenzione e riparazione.
Ci sono due tipi di verifiche da fare sugli impianti termici che hanno tempistiche differenti:
Solitamente si va da 1 anno per i generatori alimentati a combustibile liquido o solido con potenza superiore ai 100 kw, fino a 4 anni per generatori a gas inferiori a 100 kw.
Il bollino non è altro che la certificazione dell'avvenuto controllo sull'impianto. Il colore, come accennato, dipende dalla potenza di quest'ultimo: blu se la potenza è inferiore a 35 kw, verde se superiore. Il bollino blu è una certificazione obbligatoria che, a differenza del bollino verde che attesta l'avvenuta revisione, conferma gli avvenuti controlli sulla caldaia per efficienza, buon funzionamento ed emissioni inquinanti che devono rientrare negli standard stabiliti dalla legge.
Il bollino viene posto sul rapporto di efficienza Energetica, comunemente chiamo "libretto". Quando il tecnico effettua la revisione o qualsiasi lavoro di manutenzione emette tre copie del documento che attesta il lavoro: una per il manutentore, una per il proprietario, una terza è inviata all'autorità che si occupa delle ispezioni con su il bollino allegato.
I controlli sulla caldaia per ottenere il bollino blu riguardano: il controllo dei fumi e della combustione all'interno della caldaia, la manutenzione della stessa, la pulizia del bruciatore.
La manutenzione di una caldaia può arrivare fino a 120 euro, il controllo dei fumi invece non supera i 60. Spesso le ditte offrono un prezzo unico per entrambe le operazioni che va dai 100 ai 150 euro.
Per quanto riguarda le sanzioni, queste partono dai 500€ e possono arrivare fino a 3000€.
Fonte: Ravello Notizie
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