Tu sei qui: Economia e TurismoCavese, ancora 1 punto di penalizzazione
Inserito da (admin), martedì 24 marzo 2015 00:00:00
La USD Cavese 1919 srl rende noto che con, comunicato n. 40 del 23/3/15, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare - a seguito del deferimento della Procura Federale per il tardivo pagamento di quanto stabilito dal Collegio Arbitrale, con lodo del 29/3/14, in favore dell’allenatore Sig. Volpi Tommaso - ha inflitto le seguenti sanzioni:
1) mesi 3 (tre) di inibizione nei confronti del Sig. Manna Salvatore, all’epoca dei fatti Presidente della USD Cavese 1919, già USD Pro Cavese 1394;
2) penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nell’attuale stagione sportiva, nei confronti della USD Cavese 1919.
La scrivente società, pertanto, risponde con il suddetto provvedimento a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, CGS, dell’operato e delle violazioni disciplinari (mancata costituzione e comparizione in sede di Collegio Arbitrale, mancata impugnativa del lodo del 29/3/14 nei termini di legge, mancato pagamento entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento e generale violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità) addebitabili esclusivamente al comportamento del proprio Presidente e L.r.p.t., Sig. Manna Salvatore, all’epoca dei fatti contestati.
A tal proposito, si evidenzia l’assoluta correttezza dell’operato dell’attuale società, i cui rappresentanti, Sigg.ri Monorchio Giovanni e Vertolomo Andrea, unitamente ai soci, Sigg.ri Tanimi Adinolfi Riccardo e Lippiello Gianluigi, hanno prontamente provveduto, al momento stesso del loro insediamento, datato 21/7/14, a corrispondere quanto dovuto al Sig. Volpi Tommaso, che ha rilasciato ampia e liberatoria quietanza.
Tanto è stato fortemente rappresentato, anche all’udienza del 23 marzo u.s. pel tramite dei propri legali di fiducia, Avv.ti Giuseppe Pagliocca e Tommaso Gallo, ed ha determinato il Tribunale Federale - ed ancora prima, la stessa Procura, in sede di richiesta conclusiva, anche a seguito delle memorie difensive della scrivente società - ad irrogare, quanto meno, nei confronti della USD Cavese 1919, l’applicazione della sanzione prevista nel suo minimo edittale e cioè di un punto di penalizzazione (l’art. 8, comma XI, CGS, infatti, prevede l’irrogazione della sanzione di “uno o più punti in classifica”). Sono state evitate, così, ulteriori gravose penalizzazioni, anche di tipo economico, pur previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
La USD Cavese 1919 srl, tuttavia, pur riconoscendo l’applicabilità della responsabilità diretta, si riserva il diritto di impugnare il provvedimento sotto il profilo sanzionatorio, ritenendo che i fatti ad essa addebitati possano essere oggetto di semplice ammonimento e/o ammenda, attesa l’esclusiva responsabilità in capo al precedente Presidente. Si riserva, altresì, ogni ulteriore diritto e/o azione in dipendenza dei fatti riscontrati.
Ufficio Stampa USD Cavese 1919 srl
Fonte: Il Portico
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