Tu sei qui: Territorio e AmbienteCava de' Tirreni, sanificazione condomini: ordinanza modificata
Inserito da (redazioneip), mercoledì 25 marzo 2020 20:31:39
Ad integrazione della precedente Ordinanza sulla sanificazione dei condomini (n. 129 Reg. Gen. del 24. 03.2020), il Sindaco Servalli, questo pomeriggio ha emesso ulteriore Ordinanza sindacale (n. 132 Reg. Gen. del 25 marzo 2020), con la quale si dispone l'obbligo degli Amministratori di Condominio cittadini di procedere entro 8 giorni, alla sanificazione di tutti gli spazi comuni sia esterni che interni ad ogni immobile, attraverso l'utilizzo di prodotti chimici contenenti principi attivi idonei, in uso anche alle ditte di pulizia e che non necessitano di personale specializzato, che abbiano le seguenti caratteristiche:
- che non comportano rischi significativi di inalazione, rischi cutanei e di ingestione nelle condizioni di uso normale e che sia a bassa tossicità;
- che siano in grado di intervenire e di penetrare nelle porosità anche più inaccessibili delle superfici trattate, conferendo una superficie biologicamente pulita, che abbia un potere disinfettante ad ampio spettro di attività (virus, batteri, micobatteri, spore, funghi), che sia efficace di agire anche in presenza di sporco e di materia organica, che abbia un pH 7 (neutro) e comunque abbia caratteristiche tecniche in accordo alla Norma EN 14885 - antisettici e disinfettanti chimici e in applicazione delle altre Norme Europee relative ad antisettici e disinfettanti chimici.
I trattamenti di sanificazione dovranno ripetersi con riferimento alla durata dell'efficacia del prodotto, così come consigliato dalla scheda tecnica del prodotto utilizzato.
A comprova dell'intervento, ogni Amministratore dei condomini dovrà trasmettere al protocollo del Comune di Cava de' Tirreni, con posta certificata ad amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it una dichiarazione contenente la data dell'intervento, una descrizione sintetica dell'attività svolta e la scheda tecnica di prodotto e relativa dichiarazione della ditta esecutrice dell'intervento, del rispetto di tutte le norme di settore vigenti sia in materia di sicurezza che di impiego per le finalità richieste dall' ordinanza. Qualora il trattamento sia stato già effettuato nei cinque giorni antecedenti all'ordinanza sindacale, va comunque trasmesso il rapporto giustificativo e ripetuto l'intervento con le modalità descritte. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto dell'Ordinanza sindacale degli obblighi di cui al presente atto è punito ai sensi dell'art. 650 del c.p.
Fonte: Il Portico
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