Tu sei qui: Territorio e AmbienteZTL a pagamento per NCC e taxi: il TAR respinge i ricorsi contro il Comune di Positano
Inserito da (Admin), sabato 25 gennaio 2025 15:19:50
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, ha respinto i ricorsi presentati contro la deliberazione della Giunta Comunale di Positano n. 37 del 21 marzo 2024. La delibera prevede l'istituzione di una zona a traffico limitato (ZTL) a pagamento per veicoli superiori a cinque posti, inclusi quelli utilizzati per servizi di noleggio con conducente (NCC), taxi e uso privato.
I ricorsi erano stati promossi da due gruppi di operatori del trasporto pubblico e privato, tra cui il Sistema Trasporti Confederazione di Imprese e diversi titolari di servizi NCC, rappresentati da un nutrito collegio di avvocati. Essi contestavano, tra le altre cose, la presunta violazione dei principi di libera concorrenza, uguaglianza e proporzionalità.
La sentenza, emessa l'8 gennaio 2025 sotto la presidenza del giudice Salvatore Mezzacapo, ha rigettato le istanze dei ricorrenti, confermando la validità della delibera comunale. Il TAR ha sottolineato come il Comune di Positano abbia agito nel rispetto delle normative vigenti e con l'obiettivo di garantire la tutela del territorio, la sicurezza stradale e la gestione sostenibile del traffico in una località caratterizzata da elevata pressione turistica.
Il provvedimento contestato nasce come evoluzione di una serie di iniziative adottate dal Comune per regolamentare il traffico veicolare nella cittadina. Già nel 2016 era stata istituita una ZTL per veicoli NCC con più di cinque posti, oggetto di numerosi contenziosi giudiziari che si erano conclusi con pronunce sia del TAR sia del Consiglio di Stato. La nuova delibera del 2024 intende superare i rilievi formulati in precedenza, applicando il pagamento del passaggio in ZTL a tutte le categorie di veicoli interessate, indipendentemente dalla loro provenienza territoriale.
Il TAR ha ritenuto infondate le censure di irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione delle regole di concorrenza, evidenziando come la delibera rispetti i principi di trasparenza e proporzionalità. È stato inoltre respinto l'argomento secondo cui il provvedimento lederebbe il diritto al libero esercizio dell'attività economica, in quanto la misura è giustificata dalla necessità di contemperare l'interesse pubblico alla gestione del traffico con le esigenze degli operatori privati.
Fonte: Il Vescovado
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